Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione
Pronuncia di inammissibilità - Ordinanza emessa "inaudita altera parte" - Art. 23, primo comma, legge n. 689 del 1981 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10746 del 27/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10746 del 27/06/2012
In tema di opposizioni ad ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative, avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata con ordinanza "inaudita altera parte", seguendo il paradigma procedimentale previsto dall'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è esperibile non l'appello, ma il ricorso immediato per cassazione, dovendosi aver riguardo al regime impugnatorio del provvedimento apparentemente emesso, indipendentemente dal motivo posto dal giudice a fondamento dell'inammissibilità.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 , Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 , Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 , Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 360 .