Circolazione stradale - conducente dei veicoli - patente di abilitazione alla guida - sospensione - Illecito di cui all'art. 218, comma 6, codice della strada - Applicabilità - Criteri - Circolazione in un momento successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori - Fondamento.
In tema di violazioni del codice della strada, le sanzioni amministrative previste dall'art. 218, comma 6, codice della strada si applicano non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente, ma anche quando avvenga anteriormente al periodo di ritiro della stessa da parte degli agenti accertatori che, essendo preordinato alla irrogazione di detta sospensione, ne anticipa l'efficacia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7704 del 19/03/2019