sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - legittimazione -legittimazione all'impugnazione
Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Ordinanza ingiunzione prefettizia - Opposizione - Legittimazione passiva esclusiva del Prefetto - Conseguenze - Legittimazione del Comune all'impugnazione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8344 del 04/04/2013
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8344 del 04/04/2013
In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso, rilevando soltanto sul piano della rappresentanza processuale la circostanza che l'autorità prefettizia si sia costituita nel giudizio di opposizione mediante funzionari comunali appositamente delegati.