Danno da "fermo tecnico" di veicolo - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Oneri probatori - Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE
RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 (Rv. 657289 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
5447
2020