Accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti - Idoneità di tale accertamento a superare la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. a carico dell'altro - Esclusione.
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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7479
2020