Apparecchiature di misurazione della velocità - Obbligo di periodica revisione - Ricorribilità ad altri mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento - Esclusione - Conseguenze - Presenza degli operatori o di sistemi di autoanalisi - Irrilevanza.
Le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli - che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10463 del 03/06/2020 (Rv. 657796 - 01)
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2020