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Uso di apparecchi durante la guida - Art. 173 – Cass. n. 23331/2020

Circolazione stradale – sanzioni - Divieto di uso di apparecchi durante la guida - Art. 173, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 - Arresto ad un incrocio - Applicabilità - Fondamento. Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione In genere.

Il divieto, posto dall'att. 173, comma 2, cod. strada, di fare uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia permane nel caso di arresto del veicolo dovuto - come nell'ipotesi di impegno di un incrocio, in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con obbligo di sgomberare l'area nel più breve tempo possibile - ad esigenze della circolazione, risiedendo la "ratio" di tale prescrizione nella necessità di impedire comportamenti in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non consentire di avere, con certezza, il completo controllo del veicolo in movimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23331 del 23/10/2020 (Rv. 659382 - 01)

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