Trasporto pubblico non di linea svolto senza autorizzazione nelle acque di navigazione interna di Venezia - Confisca del natante - Obbligatorietà.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10200 del 30/04/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10200 del 30/04/2013
In tema di sanzioni amministrative accessorie, è obbligatoria, dovendosi quindi escludere valutazioni discrezionali della P.A., ai sensi dell'art. 44, comma primo, della legge reg. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, la confisca del natante utilizzato per l'esercizio, in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, del servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna di Venezia.