circolazione stradale - guida in stato di ebbrezza - aggravante di aver provocato un incidente stradale - Corte di Cassazione, Sentenza n. 48534 del 24 ottobre 2013
La Quarta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che nel reato di guida in stato di ebbrezza la mera contestazione della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.
Testo Completo:
Corte di Cassazione, Sentenza n. 48534 del 24 ottobre 2013 – depositata il 4 dicembre 2013
Ritenuto in fatto
BO.. Fabrizio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare il giudizio di responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada ( per essersi messo alla guida di un autocarro con un tasso alcolemico non inferiore a g. 3,43, causando in tale contesto un incidente stradale), ha escluso la possibilità di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità richiamando la lettera dell'art. 186, comma 9 bis del codice della strada.
Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge nel diniego della sostituzione della pena sul rilievo che la circostanza della determinazione dell'incidente si concreta in una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 186, comma 2, del codice della strada e, come tale, soggetta al giudizio di comparazione ex art. 69, che consentirebbe di eliminare la preclusione posta dall'art. 186, comma 9 bis del codice della strada, per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Considerato in diritto
II ricorso è infondato.
La questione posta dal ricorso riguarda la possibilità o no di procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblico utilità ex articolo 186, comma 9 bis, del codice della strada allorquando risulti contestata l'aggravante prevista dall'articolo 186, comma 2 bis, dello stesso codice [aggravante dell'aver procurato un incidente stradale.
La questione si pone, come è noto, in ragione della clausola di riserva contenuta nell'articolo 186, comma 9 bis, del codice della strada ["AI di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis dello stesso articolo"].
Il punto da affrontare, pertanto, è, se in presenza della aggravante speciale, sia comunque e sempre precluso procedere alla sostituzione.
Va ricordato in premessa che, secondo i principi generali, il giudizio di bilanciamento delle circostanze, di per sé, non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta, nel senso che le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccombenza non fa venire meno la sussistenza in concreto della circostanza subvalente masemplicemente la paralizza e la rende non applicata "quoad poenam".
Non si è in presenza, infatti, di una di quelle ipotesi che si discostano dalla regola generale succitata, in cui già la formulazione normativa appare indiziante della volontà del legislatore di ricollegare l'effetto della circostanza al fatto che la stessa sia stata concretamente applicata e non meramente ritenuta dal giudice.
In tal senso è opportuno richiamare il disposto dell'art. 7 bis dell'art. 58 quater legge n. 354/1975 ( come sostituito dalla legge n. 251/2005), ove è previsto che le misure alternative alla detenzione non possono essere concesse più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, c.p.
Applicando tali principi al caso in esame e tenuto conto della esplicita dizione normativa del comma 9 bis dell'art. 186 del codice della strada, va affermata l'inequivoca volontà legislativa di ricollegare l'effetto ostativo non già alla "applicazione" della circostanza aggravante, bensì alla semplice "ricorrenza" della stessa, a prescindere dal fatto che l'aggravante non incida sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
AI rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 24 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 DlC. 2013