Veicolo posto in circolazione da altri – Cass. n. 7089/2021
Circolazione stradale - sanzioni - Veicolo posto in circolazione da altri - Mancanza della carta di circolazione ovvero di immatricolazione - Sanzione accessoria della confisca del veicolo nei confronti del proprietario - Fondamento - Esclusione - Condizioni.
In tema di sanzioni amministrative accessorie per contravvenzione al codice della strada, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell'immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21, comma 3, della l. n.689 del 1981 e, dunque, per implicito, dell'art. 93, comma 7, del nuovo codice della strada), in tanto potrà invocare, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, l'applicazione dell'art. 213, comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell'autonoma infrazione di cui all'art. 93, comma 7, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averne impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un'obbligazione solidale (ex art. 196, comma 1, c.d.s.) ma autonoma, collegata all'attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, che realizza una distinta contravvenzione, della quale il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto ovvero l'acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione, cosciente e volontaria, sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 689 del 1981.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7089 del 12/03/2021 (Rv. 660942 - 01)