Circolazione stradale - sanzioni - Contravvenzione al codice della strada - Dichiarazioni a sé sfavorevoli rese, a verbale, dal trasgressore - Efficacia probatoria in sede giudiziale - Conseguenze. Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – efficacia - In genere.
In tema di contravvenzioni al codice della strada, le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dal trasgressore ed inserite nel verbale di contestazione, ex art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992, possono - stante la natura amministrativa della sanzione correlata alle suddette violazioni, che esclude che a tali dichiarazioni possano estendersi le regole del processo penale - essere utilizzate in sede giudiziale, essendo poi rimesso alla valutazione del giudice di merito - non sindacabile in sede di legittimità - l'apprezzamento circa l'effettiva idoneità delle stesse a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3692 del 12/02/2021 (Rv. 660320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_116