Liquidazione delle spese giudiziali – Cass. n. 9059/2021
Circolazione stradale - sanzioni - Condanna alle spese - Limite sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione a ordinanza- ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada - Esclusione - Fondamento. Spese giudiziali civili - "ius superveniens" – liquidazione.
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_113