Sospensione della patente per guida in stato d’ebbrezza – Cass. n. 17999/2021
Circolazione stradale - conducente dei veicoli - patente di abilitazione alla guida – sospensione - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 del codice della strada - Differenze - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima l'applicazione della sospensione cautelare a distanza di 19 mesi dall'accertamento del fatto, senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali il provvedimento doveva considerarsi adottato in tempo ragionevole).
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17999 del 23/06/2021 (Rv. 661543 - 01)