Eccesso di velocità accertato mediante "autovelox" – Cass. n. 38276/2021
Circolazione stradale - sanzioni - in genere - Infrazione al codice della strada - Eccesso di velocità accertato mediante "autovelox" - Utilizzazione di apparecchiature di rilevamento noleggiate da una società privata - Ripartizione dei compiti tra i dipendenti della società privata e gli agenti di polizia stradale - Doveri del giudice del merito.
L'accertamento dell'infrazione dell'art. 142 del codice della strada, ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica cd. "autovelox", è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa. Detto accertamento consiste nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di controllo. Il giudice di merito deve accertare se l'assistenza tecnica della società noleggiatrice sia limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, mentre deve essere riservato ai pubblici ufficiali l'accertamento delle violazioni, di modo che l'attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall'operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione. (V. Cass. n. 7306/96, Rv. 49906301)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 38276 del 03/12/2021 (Rv. 663163 - 01)