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Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato – Cass. n. 8226/2022

Circolazione stradale - conducente dei veicoli - in genere - Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato - Autorizzazione in favore della persona invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di sanzioni amministrative, il "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale, considerato che l'autorizzazione in parola non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale non può porre limitazioni non previste per legge.(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di merito che aveva rigettato l'opposizione formulata dalla conducente di un veicolo che recava a bordo il padre disabile - provvisto di contrassegno rilasciato da Comune diverso da quello in cui la violazione era stata rilevata - sul presupposto che la sola esposizione del contrassegno, in quanto non rilevabile dal sistema automatico di controllo, non fosse sufficiente ad autorizzare il transito in aree interdette).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8226 del 14/03/2022 (Rv. 664431 - 01)

 

Corte

Cassazione

8226

2022