Onere probatorio a carico del danneggiato – Cass. n. 15736/2022
Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.- Ambito di applicazione - Conseguenze - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere probatorio a carico del danneggiato.
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022 (Rv. 664834 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054