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Presunzione di uguale colpa dei conducenti nei tamponamenti a catena – Cass. n. 17896/2022

Circolazione stradale - condotta dei veicoli - distanza di sicurezza tra veicoli - Inosservanza - Presunzione di uguale colpa dei conducenti nei tamponamenti a catena - Presupposto - Veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia - Fattispecie.

 

In tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità, l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'avvenuta verificazione di un tamponamento a catena e fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza aver previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia ovvero provenissero da direzione diverse e opposte).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17896 del 01/06/2022 (Rv. 665059 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054

 

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Cassazione

17896

2022