Obbligo di comunicare dati del conducente – Cass. n. 24012/2022
Circolazione stradale - sanzioni - in genere - Violazione del codice della strada - Obbligo di comunicare dati del conducente - Termine relativo - Decorrenza dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di infrazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022 (Rv. 665550 - 01)