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Responsabilità civile da incidenti stradali – Cass. n. 30723/2022

Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali Art. 122 c.ass. - Nozione di "terzo" ai sensi del comma 1 e di "trasportato" ai sensi del comma 2 - Differenze.

 

In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale, agli effetti del comma 1 dell'art. 122 c.ass., fra i "terzi" a beneficio dei quali opera l'assicurazione di un veicolo, in caso di scontro con altro veicolo, rientrano tutti i soggetti "lato sensu” trasportati su quest'ultimo, compreso il conducente (ferma restando la necessità, per quest'ultimo, di fornire la prova liberatoria della sua responsabilità); alla stregua, invece, del comma 2 della disposizione citata (ovvero allorquando si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo sul quale abbia luogo il trasporto), il riferimento ai "trasportati" allude esclusivamente a chi si trovi sul veicolo senza esserne il conducente, mirando l'assicurazione a coprire proprio la condotta di quest'ultimo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30723 del 19/10/2022 (Rv. 666048 - 02)

 

Corte

Cassazione

30723

2022