Infrazione al codice della strada - Violazione commessa su strada extraurbana secondaria - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Erronea inclusione di una strada non rientrante tra quelle di cui all'art. 2, commi 2 e 3, codice della strada - Disapplicazione - Onere probatorio.
Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30141 del 30/10/2023 (Rv. 669222 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697