Conduzione in sella in spazi destinati a pedoni - Divieto - Fattispecie.
In materia di circolazione stradale, al conducente di velocipede è consentito occupare, nelle sole situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso, spazi della strada altrimenti dedicati ai soli pedoni, quali gli attraversamenti pedonali, purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, fermo restando che esso, in ogni caso, quando è condotto in sella, deve essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito di accertamento della legittimità della sanzione amministrativa inflitta a conducente di velocipede che aveva attraversato le strisce pedonali procedendo in sella al veicolo anziché condurlo a mano).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024 (Rv. 669998-01)