Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - presunzione di cui all'art. 2054 c.c. - Superamento - Prova della velocità pari al limite massimo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 931 del 14/01/2025 (Rv. 673737-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054