Patente di abilitazione alla guida - sospensione Art. 186, comma 9, Codice della Strada - Sospensione cautelare della patente di guida - Fino all'esito della visita medica - Presupposti - Fattispecie autonoma - Ratio e finalità.
La sospensione della patente ex art. 186, comma 9, c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica, previo riscontro di un tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 g/l (vigente ratione temporis), costituisce autonoma fattispecie di sospensione cautelare, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, onde valutarne l'idoneità alla guida, anche ai fini della revoca della patente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2425 del 01/02/2025 (Rv. 673882-04)