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Sanzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4229 del 18/02/2025 (Rv. 673617-01)

Violazione di cui all'art. 19 della l. n. 727 del 1978, integrato dal Regolamento UE n. 165 del 2014 - Rilevanza della disciplina del contratto di lavoro intermittente di cui al d.lgs. n. 81 del 2015 ai fini dell'esonero dall'obbligo di registrare le attività - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, il contratto di lavoro intermittente di cui al d.lgs. n. 81 del 2015 non deroga all'obbligo di garantire la tracciabilità delle attività lavorative per i 28 giorni precedenti all'accertamento della violazione di cui all'art. 19 della l. n. 727 del 1978, integrato dal Regolamento UE 165/2014, trattandosi di obbligo finalizzato a garantire la sicurezza del trasporto e il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo. Pertanto, in tal caso, il conducente è tenuto a registrare le attività nei periodi in cui non è chiamato a prestare servizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4229 del 18/02/2025 (Rv. 673617-01)