sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - notifiche a mezzo posta Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013
Procedure amministrative e giudiziarie - Mediante il "fornitore del servizio universale" - Necessità - Sanzione in caso di raccomandata spedita tramite servizio di posta privata - Inesistenza della notifica. Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013
In tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:
1. - Con ordinanza 9.11.2010 il giudice di pace di Cosenza dichiarava inammissibile il ricorso proposto ex art. 204-bis C.d.S. da Miceli Paolo avverso il verbale di accertamento dell'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 8 in data 25.5.2010 redatto dalla Polizia stradale di Bari a carico dello stesso Miceli e notificato il 30.6.2010, in quanto proposto oltre il termine di cui al citato art. 204-bis, essendo stato depositato presso la cancelleria del giudice adito il 19.10.2010.
2. Per la cassazione di tale ordinanza Paolo Miceli ricorre formulando un unico motivo.
2.1. - Il Ministero dell'Interno, cui il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, non ha svolto attività difensiva.
3. - Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98/04, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., della citata norma nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, precisando, altresì, che le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all'instaurazione del rapporto processuale, possono essere allo stesso modo garantite attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito (art. 134 disp. att. c.p.c.), di guisa che l'opposizione deve ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dalla legge citata, art. 22, comma 1.
4. - Il motivo è infondato.
4.1. - Il D.Lgs. n. 261 del 1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale - id est, l'organismo che fornisce l'intero servizio postale su tutto il territorio nazionale: D.Lgs. cit., art. 1, lett. o) - gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (D.Lgs. cit., art. 4, comma 5 nel testo vigente al 14.10.2010, data di scadenza del termine per proporre l'opposizione in esame). Ne consegue che, nelle predette procedure, la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale, vale a dire all'Ente Poste, non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. cit., art. 1, lett. i) ricollega alla nozione di invii raccomandati (cfr. per un'applicazione del citato art. 4 ad una fattispecie consimile, relativa alla notificazione L. n. 689 del 1981, art. 14 affidata ad un'agenzia privata concessionaria, a norma dell'art. 29 del codice postale, Cass. n. 22375/06, la quale ha ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione; nello stesso senso, Cass. n. 20440/06; v. anche Cass. n. 11095/08, secondo cui in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento ai cosiddetto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio). 4.2. - Nello specifico, dall'ordinanza impugnata si ricava che il verbale d accertamento dell'infrazione è stato notificato il 30.6.2010 e che il ricorso è stato depositato" in data 19.10.2010. Dall'esame degli atti (cui questa Corte ha accesso, trattandosi di accertare un fatto processuale) non si rileva che il ricorso sia stato spedito a mezzo del servizio postale universale, in quanto si rinviene soltanto un'attestazione di "posta privata", redatta a stampa e verosimilmente tratta da un sito web, che indica nel giorno 14.10.2010 la data di spedizione. Tale attestazione non può, per le considerazioni premesse, valere al pari della certificazione dell'invio raccomandato cui solo l'Ente Poste è abilitato nelle procedure giudiziarie ed amministrative, certificazione che, salvo l'ipotesi di smarrimento incolpevole, è documentata dall'apposita ricevuta di spedizione prevista dal regolamento postale ovvero desumibile dal timbro apposto dall'ufficio mittente sulla busta contenente l'atto.
5. - Pertanto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all'art. 375 c.p.c., n. 5.
La Corte condivide la relazione, non contrastata ne' dalla parte ricorrente, che non ha presentato meMo...a, ne' dal Procuratore generale, che nulla ha osservato.
Pertanto, il ricorso va respinto.
Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile -2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013
Cod. Proc. Civ. art. 140