Limite posto dall'art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia - Portata - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14687 del 27/06/2014
In tema di diritto di abitazione, il limite sancito dall'art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia non deve essere inteso in senso quantitativo, che imporrebbe l'ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma solo come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'"habitator" e dei suoi familiari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14687 del 27/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1022
Cod. Civ. art. 1023
Cod. Civ. art. 1024