Condanna alle spese processuali emessa con sentenza poi riformata - Pagamento effettuato al difensore non distrattario - Domanda di restituzione - Legittimazione passiva del lavoratore - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18564 del 03/09/2014
Il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18564 del 03/09/2014
Cod_Proc_Civ_Art_093, Cod_Proc_Civ_Art_336, Cod_Proc_Civ_Art_389
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
18564
2014