Costituzione d'ipoteca - Nota d'iscrizione - Erroneo inserimento di elemento non essenziale - Termine di efficacia dell'ipoteca - Idoneità a connotare il diritto ipotecario - Esclusione - Rettifica - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 05/02/2015
In tema di costituzione d'ipoteca, l'erroneo inserimento nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia, non previsto dal titolo ed inferiore a quello fissato dall'art. 2847 cod. civ., non è idoneo a connotare il diritto ipotecario, che invece resta conforme al titolo e rispetto al quale la nota ha funzione solo strumentale, suscettibile di rettifica per tale errore, così da rendere chiaro ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta all'ordinario termine ventennale previsto dalla norma.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 05/02/2015