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Giustizia - Disfunzioni - Class action - ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA

Giustizia - Disfunzioni - Class action - ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA (art. 3 del D.Lgs 20.12.2009 in attuazione dell’art. 4 della Legge 04.03.2009 n. 15) dell’ASSOCIAZIONE FORENSE DI REGGIO EMILIA al Consiglio Superiore della Magistratura in persona del l.r.p.t., ed al Ministero della Giustizia, in persona del sig. Ministro p.t. ed in relazione alle rispettive competenze, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 a porre in essere tutti i necessari atti al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia

Giustizia - Disfunzioni - Class action - ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA (art. 3 del D.Lgs 20.12.2009 in attuazione dell’art. 4 della Legge 04.03.2009 n. 15) dell’ASSOCIAZIONE FORENSE DI REGGIO EMILIA al Consiglio Superiore della Magistratura in persona del l.r.p.t., ed al Ministero della Giustizia, in persona del sig. Ministro p.t. ed in relazione alle rispettive competenze, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 a porre in essere tutti i necessari atti al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia

ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA
(art. 3 del D.Lgs 20.12.2009 in attuazione
dell’art. 4 della Legge 04.03.2009 n. 15)

per l’ASSOCIAZIONE FORENSE DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante il Presidente Avv. Leonardo Esposito, dom.to per la carica presso la sede dell’Ente alla Via Spallanzani n. 3 in Reggio Emilia, P.I. 00960070357, rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Turco g. m. a m. del presente atto conferito in forza del verbale dell’Associazione Forense di Reggio Emilia del 03.03.2010 (doc. 1); unitamente al quale elettivamente domicilia in Reggio Emilia Via della Torre n. 4.

PREMESSO

- che l’Associazione Forense di Reggio Emilia, oltre ad essere portatrice degli interessi dei singoli iscritti, rappresenta una cospicua parte del ceto forense di Reggio Emilia, come peraltro risulta anche dallo Statuto dell’Associazione che si allega sub doc. 2);
- che da tempo gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Reggio Emilia non forniscono un adeguato ed efficiente servizio agli addetti del settore (magistrati, avvocati, personale amministrativo) e soprattutto, per quanto qui di interesse, agli Avvocati del Foro di Reggio Emilia nonche’ a quanti Colleghi, anche di altri Fori, di tali servizi necessitino di avvalersi;
- che detta situazione discende non solo della contrazione delle risorse economiche ed umane destinate alla giustizia, ma anche dalla mancata copertura dell’esistente pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo (impiegati, dirigenti, cancellieri e ufficiali giudiziari). Va peraltro precisato che, anche ove detta pianta organica venisse completata, manifesterebbe comunque già di per sé una grave inadeguatezza, atteso il suo sottodimensionamento rispetto agli altri Tribunali ed alla domanda di servizio cresciuta negli anni;
- che all’incremento del volume delle cause pendenti presso il Tribunale di Reggio Emilia non è seguito, quindi, un aumento dell’organico della Magistratura in forza presso tale sede giudiziaria, determinandosi così un carico di lavoro sproporzionato per ciascun magistrato; il tutto con ovvie ricadute sui tempi di risposta alla domanda di giustizia: basti pensare al numero notevole di udienze che ciascun magistrato deve trattare in ogni giornata d’udienza; al lasso di tempo intercorrente tra un’udienza e l’altra; alla tempistica relativa alla stesura delle relative sentenze;
- che ciò si riflette in modo ancora più serio e drammatico sulla situazione del personale amministrativo e di Cancelleria che, per il numero assolutamente inadeguato degli addetti, non riesce ad assicurare le dovute prestazioni ed a fornire un sevizio efficiente a tutti gli addetti del settore (in primis, gli avvocati). Di fatto, un avvocato che intende effettuare un qualsiasi adempimento di Cancelleria e’ costretto ad attendere un numero spropositato di persone che lo precedono, con un’attesa che dura praticamente tutta la mattina poiché risulta aperto un unico ufficio; inoltre, giorno per giorno, i vari uffici della Cancelleria (in particolare quella civile) dopo progressive riduzioni di orario sono costretti a periodi di chiusura (apertura prevista solo nelle giornate di martedì e di giovedì), con inevitabili conseguenze a danno dell’utenza;
- che la scarsa efficienza degli Uffici Giudiziari non dipende solamente dalle ridotte risorse (economiche) ma anche dalla mancata copertura deL postO di dirigente di tali Uffici: nella specie, si rileva la mancanza presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Reggio Emilia di un figura permanente di Dirigente capo di Cancelleria che sopperisca stabilmente e quindi efficacemente alle necessità organizzative; detta posizione e’ infatti ad oggi ricoperta da un Dirigente ad interim già incardinato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Modena il quale, per forza di cose, non riesce a dedicarsi stabilmente alla direzione ed organizzazione della sede interinale di Reggio Emilia;
- che la condizione degli Uffici Giudiziari è ulteriormente aggravata dalla mancata nomina del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, figura essenziale nella struttura di detto Ufficio. Il relativo incarico e’ attualmente svolto ad interim da un magistrato il quale, gravato comunque del proprio ruolo e privo della stabilita’ che e’ propria di una nomina definitiva, riesce a sopperire comunque ai compiti propri della funzione con un pesantissimo aggravio di oneri e di sforzi organizzativi ovviamente tesi al funzionamento della ordinaria amministrazione, nell’oggettiva impossiblita’ di fronteggiare la situazione straordinaria venutasi negli anni a creare;
- che inoltre, nell’attuale momento storico - dominato da continue innovazioni teconologiche – emerge la necessita’ di accelerare l’utilizzo di risorse telematiche le quali, in un contesto caratterizzato dalla ristrettezza di mezzi e dall’urgente necessità di contrazione dei tempi, rappresentano uno strumento idoneo assicurare un utile risultato. In particolare, si fa riferimento all’introduzione ed all’operatività del Processo Civile Telematico (PCT), il quale porterebbe ad aumentare l’efficienza degli Uffici Giudiziari e della produttività individuale con evidenti riflessi positivi su tutto il sistema giustizia: basti pensare - a titolo esemplificativo - ai vantaggi che trarrebbe l’intero sistema dalle comunicazioni telematiche di Cancelleria, dalle notifiche telematiche di atti giudiziari, dalla digitalizzazione dei documenti; inutile dire che il Processo Telematico e’ ben lungi dall’essere adottato come strumento ordinario dal Tribunale di Reggio Emilia e, per vero, da numerosissimi altri Tribunali che versano nella medesima situazione organizzativa;
- che, pertanto, tale riepilogata situazione in cui versano gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Reggio Emilia comporta un pregiudizio per gli interessi dell’utenza intera ed in primis della categoria forense, di cui l’Associazione Forense e’ soggetto esponenziale;
- che la posizione posta alla base del presente atto è quindi sostanziata dall’interesse dell’Associazione Forense di Reggio Emilia a ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia.

CONSIDERATO

- che con Legge 04.03.2009 n. 15 è stata conferita delega al Governo, finalizzata tra l’altro all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni;
- che nell’esercizio della delega conferita al Governo, l’art. 4 della citata Legge ha stabilito i principi e criteri direttivi in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
- che in attuazione dell’art. 4 sopra citato è stato emanato il D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 in materia di ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei Concessionari di servizi pubblici;
- che l’art. 1 comma 1 del citato decreto prevede che: “Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” ed al comma 4: “Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1”;
- che l’art. 3 del citato decreto condiziona la proposizione del ricorso ad una preventiva diffida da inoltrare all’Amministrazione o al Concessionario ad effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati e che tale funzione e’ volto ad assolvere il presente atto.
Tutto quanto sopra premesso, l’Associazione Forense di Reggio Emilia, per il tramite del proprio difensore

INVITA E DIFFIDA

Il Consiglio Superiore della Magistratura in persona del l.r.p.t., il Ministero della Giustizia, in persona del sig. Ministro p.t. ed in relazione alle rispettive competenze, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 a porre in essere tutti i necessari atti al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia ed, in particolare:
a) nominare il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia;
b) nominare il Procuratore capo;
c) nominare un dirigente capo di Cancelleria;
d) provvedere al completamento delle piante organiche con nomina dei magistrati, degli impiegati, dei dirigenti o responsabili di Cancelleria, degli Ufficiali Giudiziari e del Aiutanti Ufficiali Giudiziari;
e) provvedere a rendere operativo e funzionante il Processo Civile Telematico;
f) emanare ogni altro idoneo atto o provvedimento volto ad ottenere un regolare funzionamento dei servizi, con eliminazione in autotutela – se del caso - di tutti quei provvedimenti ritenuti illegittimi che ne ostacolino il regolare espletamento;
g) adeguare le piante organiche dei Magistrati in ruolo presso il Tribunale di Reggio Emilia e del personale tutto dei relativi Uffici Giudiziari in funzione dei parametri vigenti ed in considerazione della accresciuta domanda di servizio della Giustizia degli ultimi anni.

AVVISA

che, decorso il termine predetto, si procederà ad adire all’Autorità Giudiziaria competente senza ulteriore avviso.
Reggio Emilia, 25.03.2010

RELATA DI NOTIFICAZIONE

AL csm
AL Ministero della Giustizia