Skip to main content

contratti invalidità - nullità del contratto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9996 del 08/05/2014

Operazioni sui prodotti finanziari derivati - Versamento del margine di garanzia - Anticipazione da parte della banca con diritto al rimborso - Forma scritta "ad substantiam" - Azione di nullità spettante al cliente - Interesse ad agire - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9996 del 08/05/2014

Il contratto con il quale la banca, fornendo i mezzi necessari all'adempimento del mandato ricevuto, anticipa al cliente, mediante erogazione diretta al terzo e con diritto al rimborso, le somme necessarie per il versamento dei "margini di garanzia" nelle operazioni in derivati finanziari, deve essere stipulato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (nel testo vigente "ratione temporis"), in forma scritta a pena di nullità azionabile solo dal cliente, sempre che quest'ultimo vi abbia interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto privo dell'interesse ad agire per la nullità del contratto il cliente non potendo egli comunque sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme anticipate dalla banca, fatta salva la possibilità di contestare la misura degli interessi richiesti).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9996 del 08/05/2014

NULLITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI