Pegno - Natura regolare o irregolare - Qualificazione per mera volontà delle parti - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 31/01/2014
In tema di pegno, sebbene le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano il potere di determinarne l'oggetto, la durata ed, eventualmente, la possibilità di sostituzione mediante il meccanismo cosiddetto rotativo, non hanno anche la facoltà di qualificarlo come regolare o irregolare, discendendo tale conseguenza giuridica dalle norme del codice civile in tema di diritti reali di garanzia opponibili a terzi, che hanno carattere indisponibile.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 31/01/2014