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spese giudiziali civili - compensazione - Cass. n. 22347/2014

Risarcimento in forma specifica - Diritto del danneggiato - Sussistenza - Rifiuto dell'offerta del danneggiante di rimessione in pristino - Valutabilità in sede di parziale compensazione delle spese di lite - Possibilità - Fattispecie in tema di danni da immissioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 22/10/2014


In tema di responsabilità civile, il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento in forma specifica in quanto più pienamente satisfattivo non può risolversi in un aggravio a suo carico, fermo restando, peraltro, che il persistente rifiuto, da parte sua, dell'offerta del danneggiante intesa a ripristinare direttamente i luoghi è suscettibile di valutazione ai fini della parziale compensazione delle spese di lite. (Nella specie, relativa a danni arrecati ad un immobile da immissioni derivanti da un intervento di ristrutturazione sull'appartamento sovrastante, la parte danneggiata aveva rifiutato l'offerta dell'impresa danneggiante di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, sicché il giudice aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite, valutando come poco collaborativo tale comportamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 22/10/2014

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

22347

2014