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lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

D.LGS 9 ottobre 2002 n. 231 - La nuova normativa sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a cura di Enrico Paratore"

La nuova normativa sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

 - avv. Enrico Paratore -

             Sommario: 1. Premessa. - 2. Àmbito di applicazione soggettivo ed oggettivo. - 3. Responsabilità del debitore per l'inadempimento e termine di decorrenza degli interessi. - 4. Determinazione del saggio degli interessi moratori. - 5. Nullità degli accordi iniqui in danno del creditore. - 6. Risarcimento dei costi di recupero. - 7. Tutela degli interessi collettivi. - 8. Modifiche al codice di procedura civile. - 9. Disposizioni in materia di vendita con riserva di proprietà.

 1. Premessa

Sulla G.U n. 249 del 23.10.2002 è stato pubblicato il decreto legislativo 9.10.2002 n. 231, norme sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, attuativo della nota  direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La nuova normativa, che entrerà in vigore il 7 novembre 2002, sebbene sia stata emanata quasi in sordina, non solo introduce importanti novità per quanto riguarda i contratti relativi alle transazioni commerciali ma apporta notevoli modifiche anche al codice di procedura civile, con riferimento ad alcune disposizioni in materia di procedimento per decreto ingiuntivo, che sino ad oggi sono state di ostacolo all'applicazione di tale istituto processuale al di fuori dell'ambito nazionale.

Passiamo quindi ad esaminare le nuove norme, sebbene sommariamente, riservandoci di tornare in argomento, dopo che saranno passate al vaglio della più attenta dottrina ed avranno avuto le prime applicazioni giurisprudenziali.

 

2. Ambito di applicazionesoggettivo ed oggettivo.

Il decreto si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, vale a dire i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2).

Sono esplicitamente esclusi tuttavia i debiti che hanno da oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, le richieste di interessi inferiori a 5 euro ed i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore).

La normativa si applica inoltre solo ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002 (art.11).

Quanto alla delimitazione soggettiva dell'ambito di applicazione della disciplina, degna di particolare attenzione è la definizione di "pubblica amministrazione" che il decreto in esame ha cura di esplicitare. In tale ampia accezione vengono infatti espressamente ricomprese: "le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici".

Rimangono invece esclusi i consumatori dal momento che, come sopra rilevato, la normativa ha riguardo solo alle transazioni commerciali che intercorrono tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Il decreto in proposito definisce imprenditore ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione (art. 2).

 

3. Responsabilità del debitore per l'inadempimento e termine di decorrenza degli interessi moratori.

Nell'àmbito dei rapporti scaturenti dalle transazioni commerciali, per come sopra definite, non sarà necessario più per il creditore effettuare alcuna messa in mora del debitore.

Si prevede infatti che egli abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori, automaticamente a far tempo dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, salvo che il debitore possa dimostrare che il ritardo derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.

Ove il termine di pagamento non sia stato stabilito nel contratto, gli interessi decorreranno automaticamente, sempre senza la necessità di una costituzione in mora, trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini prefissati per legge, ovverosia:

a)      dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b)      dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c)      dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d)      dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Un termine diverso è tuttavia previsto per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili (1).

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni, dalla consegna o dal ritiro di tali prodotti, a decorrere dal quale saranno quindi automaticamente dovuti gli interessi moratori.

Sempre e solo per il caso in cui si tratti di prodotti alimentari deteriorabili, le parti possono stabilire un termine superiore rispetto a quello di previsto per legge (60 gg).

Tali patti tuttavia devono essere stabiliti per iscritto e devono rispettare i limiti concordati "nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici" (art. 4, 4° co.).

Occorre rilevare infine che un diverso termine di pagamento di sessanta giorni (novanta se in presenza di accordi nazionali o locali di settore), con decorrenza dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, è anche già stato normativamente previsto dalla l. 18 giugno 1998 n. 192. relativa disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

 

4.Determinazione del saggio degli interessi moratori.

La normativa in esame prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi vada determinato in misura pari a quello del "principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali".

Il saggio di interesse in questione avrà applicazione semestrale e sarà pubblicato, al netto della maggiorazione percentuale, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (2).

Tuttavia, giusto quanto dispone l'art. 4, 3° co., per i prodotti alimentari deteriorabili,  il saggio degli interessi non è derogabile dalle parti e viene ad essere maggiorato di ulteriori due punti percentuali (non quindi del sette ma del nove per cento).

 

5. Nullità degli accordi iniqui in danno del creditore.

Particolarmente significativa è la disciplina della nullità prevista dall'art. 7.

E' dichiarato nullo, infatti, l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento che, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

Tale è considerato l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.

Gravemente iniquo è definito anche l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

La nullità dell'accordo può essere rilevata e dichiarata dal giudice anche d'ufficio.

Il giudice potrà quindi, applicare i termini legali o comunque ricondurre ad equità il contenuto dell'accordo, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale.

Va notato peraltro che la nuova normativa fa salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengano una disciplina più favorevole per il creditore (art. 11).

 

6. Risarcimento dei costi di recupero.

Con apposita disposizione il legislatore introduce il diritto del creditore "al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile".

Tali costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Ci sembra questa norma piuttosto vaga che se da un canto sembra rendere esigibili per i professionisti avvocati le somme spettanti quale onorario per l'attività stragiudiziale, dall'altro sembra facultare anche le c.d. società di recupero crediti ad esigere i medesimi compensi.

 

7. Tutela degli interessi collettivi.

La nuova normativa riconosce legittimazione ad agire, a tutela degli interessi collettivi, alle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

In particolare tali associazioni potranno chiedere al giudice di accertare la grave iniquità di eventuali condizioni generali relative alla data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso come anche di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni stesse.

Per la concessione dell'inibitoria si richiede la sussistenza dei giusti motivi di urgenza di cui agli artt. 669-bis e ss c.p.c.

I provvedimenti adottati potranno anche essere pubblicati su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

L'inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento del giudice è sanzionato, su domanda dell'associazione che ha agito, con il pagamento di una somma di denaro determinata in ragione della gravità del fatto, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo.

 

8. Modifiche al codice di procedura civile

            Come si è accennato, importanti sono le modifiche apportate al codice di procedura civile per quanto riguarda in particolare il procedimento per decreto ingiuntivo.

            Si tratta di alcune innovazioni in parte già oggetto del disegno di legge di iniziativa governativa, n. 2229 AC presentato il 25 gennaio 2002, modifiche urgenti al processo civile, attualmente in discussione in commissione in sede referente alla Camera dei Deputati.

Viene in particolare abrogato l'ultimo comma dell'articolo 633 c.p.c..

Cade così il divieto di pronunciare l'ingiunzione allorché la notificazione all'intimato debba avvenire fuori dal territorio nazionale.

Come noto diversi sono stati in passato i tentativi di superare la rigidità della norma in parola sulla quale infatti si sono avuti ben due pronunciamenti della Corte Costituzionale (sen. nn. 364/89 e 80/98).

In entrambi i casi il giudice delle leggi aveva dichiarato manifestamente infondate le due questioni di costituzionalità proposte sia in relazione all’art. 10 Cost., per contrasto con i patti comunitari che impongono l’obbligo dello Stato di garantire, tra l’altro, la liberalizzazione degli scambi commerciali fra gli Stati membri, sia in relazione agli artt. 3, 24 e 41.

Numerose erano state anche le pronunce dei giudici di merito al riguardo, alcuni dei quali avevano sollevato questione pregiudiziale anche dinanzi alla Corte di Giustizia, la quale aveva tuttavia escluso (sen. 22.6.99, C- 412/97) ogni contrasto con la normativa comunitaria.

Opportunamente viene modificato anche l'art. 641 c.p.c., 2° comma, prevedendosi che il termine per la proposizione dell'opposizione sia di cinquanta giorni, per il caso in cui l'intimato risieda in uno dei paesi dell'Unione Europea (riducibile sino a venti) e di sessanta giorni (riducibile sino a trenta o aumentabile sino a centoventi), per il caso risieda in altri Stati.

Non è stata invece introdotta alcuna modifica rispetto al termine di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui all'art. 644 c.p.c., tuttora quindi previsto in sessanta giorni, laddove sarebbe stato consigliabile elevarlo nel caso di notifica all'estero (3).

Altra modifica riguarda l'introduzione di un termine (ordinatorio) per l'emissione del decreto ingiuntivo.

L'articolo 641 c.p.c., ora prevede infatti che il giudice ingiunga il pagamento della somma (o la consegna della cosa o della quantità delle cose chieste), con decreto motivato " da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso".

L'ultima novità riguarda l'articolo 648, 1° co,, c.p.c., al quale viene aggiunto un ulteriore periodo, prevedendosi ora la possibilità che il giudice possa concedere l'esecuzione provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Rispetto al disegno di legge di modifica al codice di procedura civile sopra citato in discussione alla Camera, val la pena di osservare, in  questa sede, che, non sono state riprodotte, con riferimento al solo procedimento per decreto ingiuntivo, ed in verità difficilmente avrebbero potuto esservi inserite atteso il titolo del provvedimento, quelle norme, che avrebbero potuto mettere fine all'annosa disputa dottrinale e giurisprudenziale circa la possibilità di disporre, da parte del giudice dell'opposizione, la revoca oltre che la sospensione della efficacia della provvisoria esecutorietà del monitorio, concessa ante causam.

 

9. Disposizioni in materia di vendita con riserva di proprietà.

Ultima disposizione rilevate del decreto legislativo in commento è la previsione, contenuta nell'art. 11,  secondo la quale la riserva della proprietà, purché sia stata concordata preventivamente per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

La norma va coordinata con l'art.1524 c.c. che, come noto, prevede che la riserva di proprietà sia opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

 

NOTE:

1 ) Devono intendersi prodotti alimentari deteriorabili, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto in esame, quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive e fino alla data di entrata in vigore del citato decreto quelli così definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993. (torna al testo)

2)  Opportunamente  l'art. 10 del d.lgs., ha sostituito il 3° co, dell'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, "disciplina della subfornitura nelle attività produttive ", con il seguente: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini." (torna al testo)

3)  Norma che invece è stata prevista dall'art. 44 del d.d.l. 2229 AC, il quale dispone infatti che il termine di inefficacia cui all'art. 644 c.p.c.. sia elevato a centoventigiorni senza distinguere tuttavia tra il caso in cui la notificazione debba essere effettuata dentro o fuori il territorio della Repubblica. (torna al testo)