Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 cod. Proc. Civ. E non opposta - Efficacia di giudicato - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22050 del 17/10/2014
L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 cod. Proc. Civ., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22050 del 17/10/2014