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Corte Europea di Strasburgo

La Corte Costituzionale Italiana ascolta la Corte Europea di Strasburgo (in materia di espropriazioni per pubblica utilità, ma non solo) Maurizio de Stefano - Avvocato in Roma, Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo

LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA ASCOLTA LA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO (in materia di espropriazioni per pubblica utilità, ma non solo)

Maurizio de Stefano

Avvocato in Roma, Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo

 

Con due sentenze la n.348 (relatore Silvestri) e la  n. 349 (relatore Tesauro) del 24 ottobre 2007, finalmente la Corte Costituzionale italiana ha disegnato  i suoi rapporti e le linee di demarcazione con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo nella delicata  questione della rilevanza e/o efficacia diretta (nell’ordinamento interno italiano) delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 04.11.1950.

La fattispecie in esame davanti alla Corte Costituzionale riguardava la materia delle espropriazioni per pubblica utilità, ben note ai giuristi ed ai proprietari che le avevano subite, in quanto i corrispettivi delle indennità di esproprio o dei risarcimenti erano  lontanissimi dal reale valore di mercato dei beni espropriati.

L’importanza storica delle due citate sentenze della Corte Costituzionale va ben oltre la materia delle espropriazioni per pubblica utilità, in quanto i principi enunciati dalla Corte Costituzionale si applicano e si applicheranno in via generale  ogni qualvolta una norma ordinaria nazionale si ponga in contrasto con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, siccome interpretate dalla giurisprudenza della  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.

Tornando al casus belli delle espropriazioni per pubblica utilità in Italia, la Corte Costituzionale si trovava di fronte una consolidata giurisprudenza della  Corte Europea di Strasburgo che ne aveva reiteratamente accertato la violazione “strutturale” rispetto alle norme della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (segnatamente l’art. 1 del Protocollo n.1), come pure lo aveva accertato da ultimo il  Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa[1].

In effetti, la giurisprudenza di questa Corte europea ormai integra ed amplia il dettato letterale delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e tutti i  47  Stati membri del Consiglio d’Europa, anche se non riconoscono una applicazione diretta di queste norme da parte dei giudici nazionali, sono costretti a modificare il loro ordinamento interno eventualmente confliggente, perché in difetto dovranno subire le reiterate condanne della Corte europea dei Diritti dell’Uomo ed affrontare sul piano politico gli interventi del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che potrebbe (nei casi estremi) invitare lo Stato reiteratamente inadempiente a dimettersi da tale istituzione internazionale.

Avevamo sostenuto in passato che questi pronunciamenti internazionali avrebbero condizionato la nostra Corte Costituzionale e così è avvenuto[2].

Con queste due sentenze del 24 ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha ribadito che le norme dell’Unione Europea (che nel 2007 conta ben 27 Stati, contemporaneamente membri del Consiglio d’Europa) e le sentenze della  Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sede a Lussemburgo), trovano applicazione diretta nell’ordinamento nazionale, ma ha statuito che per l’applicazione  della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, qualora vi sia contrasto con le leggi ordinarie, debba sempre essere investita la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale.

Nel caso di specie, la Corte Costituzionale, facendo applicazione dell'art. 117, primo comma[3], della Costituzione italiana, ha ravvisato il contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità[4].

Personalmente plaudiamo all’odierna scelta della Corte costituzionale di porsi come giudice dell’accertamento e della verifica della norma nazionale che si trovi in conflitto con la Convenzione Europea dei Diritti del’Uomo, anche perché le ipotesi di conflitto saranno limitate nel numero e nella quantità, in considerazione dell’elevato livello di protezione dei diritti umani che già la nostra Carta Costituzionale garantisce.

Siamo personalmente fiduciosi che la Corte Costituzionale si mostrerà sempre più sensibile ed aperta alle pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani, sia  perché non vorrà porsi in consapevole ed aperto conflitto con la Corte di Strasburgo, sia  perché il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa vigilerà sull’esatto adeguamento del diritto interno a quello internazionale.

 



 

[1] Risoluzione interinale ResDH(2007)3 Violazioni sistematiche da parte dell’Italia del diritto di proprietà con l’espediente delle « espropriazioni indirette » (adottata dal Comitato dei Ministri il 14 febbraio 2007 durante la 987 ma riunione dei Delegati dei Ministri) http://www.dirittiuomo.it/News/News2007/ResDH_Italiano.pdf

[2] de Stefano Maurizio, Le pressioni della Corte di Strasburgo sulla Corte Costituzionale italiana, in materia di espropriazione illegittima, nella rivista “Impresa”  (anno 2007, del 31 marzo 2007, n. 3,   pag. 370 ss.) http://www.dirittiuomo.it/Bibliografia/2007/espropriSCORDINO3fiscodirittiuomo.pdf

[3] << La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.>>

[4] art. 5-bis, commi 1 e 2 e  comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 come modificato dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

e dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).