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appello‭ ‬-‭ ‬intervento in causa e legittimazione dell'interventore‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27530‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭

Intervento in appello‭ ‬-‭ ‬Soggetti abilitati a proporre opposizione di terzo revocatoria‭ ‬-‭ ‬Onere di allegazione dei presupposti abilitanti‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Contenuto‭ ‬-‭ ‬Ragioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27530‭ ‬del‭ ‬30/12/2014


I creditori possono sempre intervenire in appello,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬344‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬ove assumano una posizione processuale simile a quella dell'opposizione di terzo revocatoria,‭ ‬purché specifichino nell'atto di intervento,‭ ‬pur senza formule sacramentali,‭ ‬di agire ai sensi dell'art.‭ ‬404,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬ovvero alleghino i presupposti di fatto su cui si fonda l'opposizione revocatoria,‭ ‬così assicurando il‭ "‬thema decidendum‭"‬,‭ ‬la costituzione del contraddittorio,‭ ‬la possibilità di verifica della ammissibilità dell'intervento e della fondatezza nel merito della domanda.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27530‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭