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Spese giudiziali civili‭ ‬-‭ ‬intervento in causa‭ ‬-‭ ‬Cass. n. 26026/2014

Giudizio risarcitorio‭ ‬-‭ ‬Chiamata in causa operata dal convenuto‭ ‬-‭ ‬Reiezione in primo grado della domanda attorea‭ ‬-‭ ‬Appello‭ ‬-‭ ‬Proposizione solo nei confronti del convenuto e non anche del terzo chiamato‭ ‬-‭ ‬Accoglimento‭ ‬-‭ ‬Spese processuali sostenute dal terzo chiamato‭ ‬-‭ ‬A carico dell'appellante‭ ‬-‭ ‬Illegittimità‭ ‬-‭ ‬Ragioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26026‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭


Qualora l'attore,‭ ‬soccombente in un giudizio risarcitorio nel quale il convenuto abbia chiamato un‭ ‬terzo in causa quale effettivo responsabile del fatto dannoso,‭ ‬proponga appello solo nei confronti del convenuto e non anche del terzo,‭ ‬e la domanda prima reietta trovi accoglimento,‭ ‬è illegittima la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sopportate dal terzo,‭ ‬poiché,‭ ‬in tal caso,‭ ‬il chiamante risponde delle spese di lite del chiamato ove l'attore,‭ ‬totalmente vittorioso nei confronti del chiamante,‭ ‬non abbia rivolto alcuna domanda nei confronti del terzo.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26026‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭

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Cassazione

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