Skip to main content

esecuzione forzata‭ ‬-‭ ‬precetto‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25433‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭

Indicazione del titolo esecutivo‭ ‬-‭ ‬Omissione‭ ‬-‭ ‬Nullità del precetto‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25433‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭


L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art.‭ ‬480,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso,‭ ‬la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito‭ ‬-‭ ‬insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata‭ ‬-‭ ‬può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore‭ (‬consistente,‭ ‬nelle specie,‭ ‬nel pronto pagamento dell'importo precettato‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25433‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭