Comunicazione dell'accettazione a mezzo di un "nuncius" - Sufficienza - Materiale trasmissione dell'accettazione al proponente - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014
In tema di conclusione del contratto, qualora l'accettazione sia comunicata da un "nuncius", non è necessaria la materiale trasmissione della stessa al proponente, in quanto, ai sensi dell'art. 1326, primo comma cod. Civ., che deroga all'art. 1335 cod. Civ., il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia avuto comunque conoscenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014