Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Corte costituzionale - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale -Deliberazione 7 ottobre 2008 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (GU n. 261 del 7-11-2008)
Corte costituzionale - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale -Deliberazione 7 ottobre 2008 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (GU n. 261 del 7-11-2008 )
CORTE COSTITUZIONALE DELIBERAZIONE 7 ottobre 2008
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Capo primo
Questioni di legittimita' costituzionale nel corso di un giudizio
IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71 e successive
modificazioni;
Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;
Delibera:
Sono approvate le «Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale» nel testo seguente:
Art. 1.
Trasmissione dell'ordinanza notificata
1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti
al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimita'
costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale
insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle
comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
Art. 2.
Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza
1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche
effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria,
la regolarita' dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che
l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.
2. Il Presidente accerta altresi', con le modalita' di cui al
comma precedente, che siano state eseguite le comunicazioni ai
Presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute
alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con
l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.
Art. 3.
Costituzione delle parti
1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha
luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della
procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni
comprensive delle conclusioni. La procura puo' essere apposta in
calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la
sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore.
Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi
al giudizio di legittimita' costituzionale.
Art. 4.
Interventi in giudizio
1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei
ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle
conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un
suo sostituto.
2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando,
oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura
speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del
domicilio.
3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza
della Corte a decidere sulla loro ammissibilita', devono aver luogo
con le modalita' di cui al comma precedente.
4. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere
depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
5. Il cancelliere da' comunicazione dell'intervento alle parti
costituite.
Art. 5.
Notificazioni e comunicazioni
1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono
effettuate da persona addetta alla Corte, a cio' autorizzata dal
Presidente.
2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto
consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego
raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma,
ovvero, se richiesto dalla parte, a mezzo telefax o posta elettronica
inviati al recapito indicato dal richiedente, nel rispetto della
normativa concernente i documenti informatici e teletrasmessi. In
tale ultimo caso non e' richiesta l'elezione di domicilio in Roma.
Art. 6.
Deposito degli atti del processo
1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio
di legittimita' costituzionale, devono essere depositati in
cancelleria nel numero di copie in carta libera necessarie per le
parti.
2. Il cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi al
giudizio di legittimita' costituzionale, che non siano corredati del
necessario numero di copie per le parti, scritte in carattere chiaro
e leggibile.
Art. 7.
Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione
1. Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina
uno o piu' giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il
cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa, con
annotazione delle date di deposito.
2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato
dal Presidente su proposta del giudice relatore, si disponga
l'acquisizione al giudizio e' depositata nella cancelleria.
3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, da'
comunicazione del deposito alle parti costituite.
Art. 8.
Convocazione della Corte in udienza pubblica
1. Il Presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca
la Corte.
2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, il
decreto del Presidente e' comunicato in copia, a cura del
cancelliere, alle parti costituite.
Art. 9.
Convocazione della Corte in camera di consiglio
1. Se nessuna delle parti si e' costituita in giudizio, il
Presidente puo' convocare con decreto la Corte in camera di
consiglio.
2. Il Presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo'
convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi
che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza, di manifesta
inammissibilita', di estinzione ovvero di restituzione degli atti al
giudice rimettente.
3. A cura del cancelliere, il decreto del Presidente e' comunicato
alle parti costituite trenta giorni prima della data fissata per la
riunione della Corte in camera di consiglio. Ciascuna parte puo'
illustrare, nella memoria di cui all'art. 10, le ragioni per le quali
ritiene che la causa debba essere discussa nella pubblica udienza.
4. La Corte, se ritiene che la causa non debba essere decisa in
camera di consiglio, dispone che sia discussa nella pubblica udienza.
Art. 10.
Deposito di memorie
1. E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una
memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti,
fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione
in camera di consiglio.
2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma,
il cancelliere provvede ad annotare la circostanza sull'atto prima
della trasmissione di cui all'art. 11.
Art. 11.
Trasmissione degli atti ai giudici
1. A cura del cancelliere e' trasmesso ad ogni giudice, almeno
dieci giorni prima dell'udienza o della riunione in camera di
consiglio, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo
del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del
processo.
Art. 12.
Mezzi di prova
1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga
opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro
assunzione.
Art. 13.
Assunzione dei mezzi di prova
1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per
l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.
2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di
quello fissato per l'assunzione.
3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della
Corte.
Art. 14.
Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte
1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella
cancelleria.
2. Il cancelliere, almeno trenta giorni prima della data fissata
per la nuova udienza o riunione in camera di consiglio, da'
comunicazione del deposito alle parti costituite.
Art. 15.
Riunione di procedimenti
1. Il Presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' disporre
che due o piu' cause siano chiamate alla medesima udienza o trattate
nella medesima riunione in camera di consiglio per essere
congiuntamente discusse.
2. Dopo la discussione in pubblica udienza o la trattazione in
camera di consiglio, la Corte delibera se e quali cause debbano
essere riunite per un'unica pronunzia.
3. Ove ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo' rinviare una
causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera
di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa
connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.
Art. 16.
Udienza pubblica
1. All'udienza il giudice relatore espone in modo sintetico le
questioni della causa.
2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono in modo
sintetico i motivi delle loro conclusioni.
3. Il Presidente regola la discussione e puo' indicare i punti e
determinare i tempi nei quali essa deve contenersi.
4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge
11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del
Codice di procedura civile.
Art. 17.
Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze
1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di
consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione
devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le
udienze fino alla chiusura della discussione della causa.
2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone
in votazione le questioni.
3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici,
cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il
Presidente. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente
prevale.
4. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze
e' affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per altro
motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a piu' giudici.
5. La data della decisione e' quella dell'approvazione di cui al
comma 3.
6. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e
dal giudice redattore.
Art. 18.
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
1. La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo
principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte
costituzionale.
Art. 19.
Ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale
1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge
11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di
legittimita' costituzionale devono contenere l'indicazione delle
norme costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle
relative censure. I predetti ricorsi devono essere depositati nella
cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo
eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la
costituzione in giudizio delle Regioni e' altresi' necessario il
deposito della procura speciale contenente l'atto di elezione del
domicilio.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai
ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la
questione di legittimita' costituzionale sulle leggi regionali che
approvano gli statuti delle Regioni, a norma dell'art. 123, secondo
comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle Regioni a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
3. La parte convenuta puo' costituirsi in cancelleria entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le
conclusioni e l'illustrazione delle stesse.
Capo secondo
Questioni di legittimita' costituzionale in via principale
Art. 20.
Pubblicazioni
1. Il Presidente, accertata, sulla base delle verifiche effettuate
dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la
regolarita' degli atti e delle notificazioni, dispone la
pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
nonche', ove si faccia questione di un atto di una Regione o di una
Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale, previa
annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine
cronologico, nell'apposito registro.
Art. 21.
Istanza di sospensione
1. Ove sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, sentito il relatore,
convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di
provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente puo'
autorizzare l'audizione dei rappresentanti delle parti e lo
svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria
comunica immediatamente alle parti l'avvenuta fissazione della camera
di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione.
Art. 22.
Separazione e riunione dei procedimenti
1. Il Presidente puo' disporre la trattazione separata di
questioni, tra loro non omogenee, poste con un unico ricorso e, ove
questioni analoghe siano poste da altro ricorso, puo' disporre che
siano discusse nella medesima udienza o trattate nella medesima
camera di consiglio; analogamente puo' disporre in presenza di cause
la cui decisione dipende dalla soluzione di analoghe questioni.
Art. 23.
Norme di procedura per i ricorsi
1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia
al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite,
estingue il processo.
Capo terzo
Conflitti di attribuzione
Art. 24.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.
87, deve contenere l'esposizione delle ragioni di conflitto e
l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il
ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della
Corte ed e' registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico.
2. Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera
di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo, della legge
sopracitata.
3. Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle
notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma quarto, di detta
legge, e' depositato nella cancelleria della Corte entro il termine
perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione.
4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del
termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in
giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.
5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la
disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
6. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti
costituite, estingue il processo.
Art. 25.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra
Regioni
1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo
1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.
2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo che ha
emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di
Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
3. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della Corte entro il
termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione insieme
con la procura speciale, quando occorra.
4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del
termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in
giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.
5. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti
costituite, estingue il processo.
Art. 26.
Ordinanza di sospensione
1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40
della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi
momento.
2. Il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera
di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo
provvedimento il Presidente puo' autorizzare l'audizione dei
rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute
opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti
l'avvenuta fissazione della camera di consiglio e l'eventuale
autorizzazione all'audizione.
3. Le parti possono presentare documenti e memorie.
4. L'istanza puo' essere presentata anche all'udienza di
discussione.
Art. 27.
Pubblicazioni
1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della Regione o
di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
2. Il ricorso previsto nell'art. 24 e' pubblicato unitamente
all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.
Art. 28.
Deposito dei ricorsi
1. Soltanto il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e
25 puo' essere effettuato avvalendosi del servizio postale.
2. In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il
deposito, vale la data di spedizione postale.
Capo quarto
Disposizioni finali
Art. 29.
Astensione e ricusazione dei giudici
1. Nei giudizi di cui alle presenti norme integrative non trovano
applicazione cause di astensione e di ricusazione dei giudici.
Art. 30.
Spese del giudizio
1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia
condanna alle spese.
Art. 31.
Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze
1. Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge
regionale o provinciale il Presidente ne dispone altresi' la
pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
Art. 32.
Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e
delle ordinanze
1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori
materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in
camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti
costituite.
2. L'ordinanza di correzione e' annotata sull'originale della
sentenza o dell'ordinanza corretta.
3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente
forza di legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme
dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87.
Art. 33.
Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte
costituzionale
1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola
numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per
esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze
della Corte costituzionale», sotto la vigilanza d'un giudice
designato dalla Corte.
Art. 34.
Entrata in vigore delle presenti norme integrative
1. Le presenti norme integrative entrano in vigore trenta giorni
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato
depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.
Il Presidente: Bile