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Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Corte costituzionale - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale -Deliberazione 7 ottobre 2008 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (GU n. 261 del 7-11-2008)

Corte costituzionale - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale -Deliberazione  7 ottobre 2008 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (GU n. 261 del 7-11-2008 )

CORTE COSTITUZIONALE DELIBERAZIONE 7 ottobre 2008
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Capo primo
Questioni di legittimita' costituzionale nel corso di un giudizio
       

              IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

  Visti  gli  articoli 14,  primo  comma,  e 22, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Viste  le  «Norme  integrative  per  i  giudizi   davanti alla Corte
costituzionale»   approvate  il  16 marzo  1956  e   pubblicate  nella
Gazzetta   Ufficiale   del   24 marzo   1956,    n.  71  e  successive
modificazioni;
  Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

                              Delibera:

  Sono  approvate  le  «Norme  integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale» nel testo seguente:

                               Art. 1.
               Trasmissione dell'ordinanza notificata

  1.  L'ordinanza,  con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti
al  quale  pende  la  causa,  promuove  il  giudizio   di legittimita'
costituzionale,  deve  essere  trasmessa  alla  Corte   costituzionale
insieme  con  gli  atti  e  con  la prova delle notificazioni e delle
comunicazioni  prescritte  nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87.

                               Art. 2.
            Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

  1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche
effettuate  dal  cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria,
la  regolarita'  dell'ordinanza  e  delle  notificazioni, dispone che
l'ordinanza  stessa  sia  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.
  2.  Il  Presidente  accerta  altresi',  con  le modalita' di cui al
comma precedente,  che  siano  state  eseguite  le   comunicazioni  ai
Presidenti  delle  due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
  3.  Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute
alla  Corte,  sono annotate dal cancelliere nel registro generale con
l'indicazione,  in apposita colonna, delle date delle notificazioni e
della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.

                               Art. 3.
                      Costituzione delle parti

  1.  La  costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha
luogo  nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza
nella  Gazzetta  Ufficiale,  mediante  deposito  in cancelleria della
procura  speciale,  con  la elezione del domicilio, e delle deduzioni
comprensive  delle  conclusioni.  La  procura  puo' essere apposta in
calce   o   a   margine   dell'originale    delle   deduzioni  con  la
sottoscrizione  della  parte,  certificata  autografa  dal difensore.
Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi
al giudizio di legittimita' costituzionale.

Art. 4.
                       Interventi in giudizio

  1.  L'intervento  in  giudizio  del  Presidente  del   Consiglio dei
ministri  ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle
conclusioni,  sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un
suo sostituto.
  2.  Il  Presidente  della  Giunta regionale interviene depositando,
oltre  alle  deduzioni,  comprensive  delle  conclusioni,   la procura
speciale  rilasciata  a  norma dell'art. 3, contenente l'elezione del
domicilio.
  3.  Eventuali  interventi  di  altri  soggetti, ferma la competenza
della  Corte  a decidere sulla loro ammissibilita', devono aver luogo
con le modalita' di cui al comma precedente.
  4.  L'atto  di  intervento  di  cui ai commi precedenti deve essere
depositato  non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
  5.  Il  cancelliere  da'  comunicazione  dell'intervento alle parti
costituite.

Art. 5.
                    Notificazioni e comunicazioni

  1.  Le  notificazioni,  da  farsi  a  cura  del   cancelliere,  sono
effettuate  da  persona  addetta  alla  Corte, a cio' autorizzata dal
Presidente.
  2.  Le  comunicazioni  sono  eseguite dal cancelliere con biglietto
consegnato  al  destinatario,  che  ne rilascia ricevuta, o con piego
raccomandato,  con  ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma,
ovvero, se richiesto dalla parte, a mezzo telefax o posta elettronica
inviati  al  recapito  indicato  dal  richiedente, nel rispetto della
normativa  concernente  i  documenti  informatici e teletrasmessi. In
tale ultimo caso non e' richiesta l'elezione di domicilio in Roma.

Art. 6.
                  Deposito degli atti del processo

  1.  Gli  atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio
di   legittimita'   costituzionale,   devono    essere  depositati  in
cancelleria  nel  numero  di  copie in carta libera necessarie per le
parti.
  2.  Il  cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi al
giudizio  di legittimita' costituzionale, che non siano corredati del
necessario  numero di copie per le parti, scritte in carattere chiaro
e leggibile.

Art. 7.
       Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione

  1.  Decorso  il  termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina
uno  o  piu'  giudici  per  l'istruzione  e  per la relazione, cui il
cancelliere  trasmette  immediatamente  il fascicolo della causa, con
annotazione delle date di deposito.
  2.  La  documentazione  di cui, con apposito provvedimento adottato
dal   Presidente  su  proposta  del  giudice  relatore,   si  disponga
l'acquisizione al giudizio e' depositata nella cancelleria.
  3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, da'
comunicazione del deposito alle parti costituite.

Art. 8.
            Convocazione della Corte in udienza pubblica

  1. Il Presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca
la Corte.
  2.  Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, il
decreto   del   Presidente   e'  comunicato  in   copia,  a  cura  del
cancelliere, alle parti costituite.

Art. 9.
           Convocazione della Corte in camera di consiglio

  1.  Se  nessuna  delle  parti  si  e'   costituita  in  giudizio, il
Presidente   puo'  convocare  con  decreto  la  Corte   in  camera  di
consiglio.
  2.  Il  Presidente,  sentito  il  giudice  per   l'istruzione,  puo'
convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi
che  possa  ricorrere il caso di manifesta infondatezza, di manifesta
inammissibilita',  di estinzione ovvero di restituzione degli atti al
giudice rimettente.
  3.  A cura del cancelliere, il decreto del Presidente e' comunicato
alle  parti  costituite trenta giorni prima della data fissata per la
riunione  della  Corte  in  camera  di consiglio. Ciascuna parte puo'
illustrare, nella memoria di cui all'art. 10, le ragioni per le quali
ritiene che la causa debba essere discussa nella pubblica udienza.
  4.  La  Corte,  se  ritiene che la causa non debba essere decisa in
camera di consiglio, dispone che sia discussa nella pubblica udienza.

Art. 10.
                         Deposito di memorie

  1.  E'  ammesso  il  deposito  nella cancelleria della Corte di una
memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti,
fino  al  ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione
in camera di consiglio.
  2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma,
il  cancelliere  provvede  ad annotare la circostanza sull'atto prima
della trasmissione di cui all'art. 11.

Art. 11.
                 Trasmissione degli atti ai giudici

  1.  A  cura  del  cancelliere  e' trasmesso ad ogni giudice, almeno
dieci  giorni  prima  dell'udienza  o  della  riunione   in  camera di
consiglio,  un  fascicolo  contenente le copie dell'atto introduttivo
del  giudizio  davanti  alla  Corte  e di tutti i successivi atti del
processo.

Art. 12.
                           Mezzi di prova

  1.  La  Corte  dispone  con  ordinanza i mezzi di prova che ritenga
opportuni  e  stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro
assunzione.

Art. 13.
                    Assunzione dei mezzi di prova

  1.  L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per
l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.
  2.  Le  parti  sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di
quello fissato per l'assunzione.
  3.  Le  spese  per  l'assunzione  sono  a carico del bilancio della
Corte.

Art. 14.
       Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte

  1.  Espletate  le  prove,  i  relativi  atti   sono depositati nella
cancelleria.
  2.  Il  cancelliere,  almeno trenta giorni prima della data fissata
per  la  nuova  udienza  o  riunione  in  camera   di  consiglio,  da'
comunicazione del deposito alle parti costituite.

Art. 15.
                      Riunione di procedimenti

  1.  Il  Presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' disporre
che  due o piu' cause siano chiamate alla medesima udienza o trattate
nella   medesima   riunione   in   camera  di   consiglio  per  essere
congiuntamente discusse.
  2.  Dopo  la  discussione  in  pubblica udienza o la trattazione in
camera  di  consiglio,  la  Corte  delibera  se e quali cause debbano
essere riunite per un'unica pronunzia.
  3.  Ove  ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo' rinviare una
causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera
di  consiglio,  al  fine  della trattazione congiunta con altra causa
connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.

Art. 16.
                          Udienza pubblica

  1.  All'udienza  il  giudice  relatore  espone in modo sintetico le
questioni della causa.
  2.  Dopo  la  relazione,  i  difensori delle parti svolgono in modo
sintetico i motivi delle loro conclusioni.
  3.  Il  Presidente  regola la discussione e puo' indicare i punti e
determinare i tempi nei quali essa deve contenersi.
  4.  Si  osservano,  oltre  agli  articoli 15,  16   e 17 della legge
11 marzo  1953,  n.  87,  gli  articoli 128, comma secondo, e 129 del
Codice di procedura civile.

Art. 17.
           Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze

  1.  Le  ordinanze  e  le  sentenze  sono   deliberate  in  camera di
consiglio  con  voti  espressi  in  forma  palese. Alla deliberazione
devono  partecipare  i  giudici  che  siano stati presenti a tutte le
udienze fino alla chiusura della discussione della causa.
  2.  Il  Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone
in votazione le questioni.
  3.  Il  relatore  vota  per  primo;  votano  poi gli altri giudici,
cominciando   dal  meno  anziano  per  nomina;  per   ultimo  vota  il
Presidente.  In  caso  di  parita'  di  voti,  il voto del Presidente
prevale.
  4. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze
e'  affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per altro
motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a piu' giudici.
  5.  La  data  della decisione e' quella dell'approvazione di cui al
comma 3.
  6.  Le  ordinanze  e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e
dal giudice redattore.

Art. 18.
        Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

  1.  La  sospensione,  l'interruzione  e  l'estinzione   del processo
principale  non  producono  effetti  sul  giudizio davanti alla Corte
costituzionale.

Art. 19.
   Ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale

  1.  Nei  casi  previsti  negli  articoli 31,  32   e  33 della legge
11 marzo   1953,  n.  87,  i  ricorsi  che   promuovono  questioni  di
legittimita'  costituzionale  devono  contenere  l'indicazione   delle
norme  costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle
relative  censure.  I predetti ricorsi devono essere depositati nella
cancelleria  della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo
eseguite   le  notificazioni  previste  nella  detta   legge.  Per  la
costituzione  in  giudizio  delle  Regioni  e' altresi' necessario il
deposito  della  procura  speciale  contenente l'atto di elezione del
domicilio.
  2.  La  disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai
ricorsi  previsti  dagli  articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la
questione  di  legittimita'  costituzionale sulle leggi regionali che
approvano  gli  statuti delle Regioni, a norma dell'art. 123, secondo
comma,  della  Costituzione, e sulle leggi statutarie delle Regioni a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
  3.  La  parte  convenuta  puo'  costituirsi in cancelleria entro il
termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  scadenza   del termine
stabilito  per  il  deposito  del  ricorso, con memoria contenente le
conclusioni e l'illustrazione delle stesse.

Capo secondo

Questioni di legittimita' costituzionale in via principale

Art. 20.
                            Pubblicazioni

  1.  Il Presidente, accertata, sulla base delle verifiche effettuate
dal   cancelliere   ai  sensi  del  regolamento   di  cancelleria,  la
regolarita'   degli   atti   e   delle    notificazioni,   dispone  la
pubblicazione  dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
nonche',  ove  si faccia questione di un atto di una Regione o di una
Provincia  autonoma,  nel  rispettivo  Bollettino  Ufficiale,   previa
annotazione  dei  ricorsi  stessi,  a cura del cancelliere, in ordine
cronologico, nell'apposito registro.

Art. 21.
                       Istanza di sospensione

  1.  Ove  sia  proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, sentito il relatore,
convoca  la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di
provvedere.   Con   il  medesimo  provvedimento  il   Presidente  puo'
autorizzare   l'audizione   dei   rappresentanti  delle   parti  e  lo
svolgimento   delle   indagini  ritenute  opportune.   La  cancelleria
comunica immediatamente alle parti l'avvenuta fissazione della camera
di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione.

Art. 22.
               Separazione e riunione dei procedimenti

  1.   Il   Presidente  puo'  disporre  la   trattazione  separata  di
questioni,  tra  loro non omogenee, poste con un unico ricorso e, ove
questioni  analoghe  siano  poste da altro ricorso, puo' disporre che
siano  discusse  nella  medesima  udienza  o  trattate nella medesima
camera  di consiglio; analogamente puo' disporre in presenza di cause
la cui decisione dipende dalla soluzione di analoghe questioni.

Art. 23.
                  Norme di procedura per i ricorsi

  1.  Nei  giudizi  regolati  nel  presente  capo   si  applicano  gli
articoli 4,  5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia
al  ricorso,  qualora  sia  accettata  da  tutte le parti costituite,
estingue il processo.

Capo terzo

Conflitti di attribuzione

Art. 24.
    Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

  1.  Il  ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.
87,  deve  contenere  l'esposizione  delle  ragioni  di   conflitto  e
l'indicazione  delle norme costituzionali che regolano la materia. Il
ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della
Corte ed e' registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico.
  2.  Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera
di   consiglio   ai  fini  dell'art.  37,  comma terzo,  della  legge
sopracitata.
  3.   Il   ricorso   dichiarato  ammissibile,   con  la  prova  delle
notificazioni  eseguite  a norma dell'art. 37, comma quarto, di detta
legge,  e'  depositato nella cancelleria della Corte entro il termine
perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione.
  4.  Entro  il  termine  perentorio  di venti giorni dal decorso del
termine  di  cui  al  comma precedente  ha  luogo  la costituzione in
giudizio.  Per  i  successivi  atti  del  processo  si   applicano gli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.
  5.  Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la
disposizione  dell'ultimo  comma dell'art.  37  della  legge 11 marzo
1953, n. 87.
  6.  La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti
costituite, estingue il processo.

Art. 25.
Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato e Regioni e tra
                               Regioni

  1.  Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo
1953,  n.  87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.
  2.  Il  ricorso  deve  essere notificato altresi' all'organo che ha
emanato  l'atto,  quando  si tratti di autorita' diverse da quelle di
Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
  3.  Il ricorso e' depositato nella cancelleria della Corte entro il
termine  perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione insieme
con la procura speciale, quando occorra.
  4.  Entro  il  termine  perentorio  di venti giorni dal decorso del
termine  di  cui  al  comma  precedente,  ha luogo la costituzione in
giudizio.  Per  i  successivi  atti  del  processo  si   applicano gli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.
  5.  La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti
costituite, estingue il processo.

Art. 26.
                      Ordinanza di sospensione

  1.  La  sospensione  dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40
della  legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi
momento.
  2.  Il  Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera
di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo
provvedimento   il   Presidente   puo'  autorizzare   l'audizione  dei
rappresentanti  delle  parti e lo svolgimento delle indagini ritenute
opportune.   La   cancelleria   comunica   immediatamente  alle  parti
l'avvenuta   fissazione  della  camera  di  consiglio   e  l'eventuale
autorizzazione all'audizione.
  3. Le parti possono presentare documenti e memorie.
  4.   L'istanza   puo'   essere   presentata   anche  all'udienza  di
discussione.

Art. 27.
                            Pubblicazioni

  1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della Regione o
di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
  2.  Il  ricorso  previsto  nell'art.  24  e'   pubblicato unitamente
all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.

Art. 28.
                        Deposito dei ricorsi

  1.  Soltanto  il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e
25 puo' essere effettuato avvalendosi del servizio postale.
  2.  In  tal  caso,  ai  fini  dell'osservanza   dei  termini  per il
deposito, vale la data di spedizione postale.

Capo quarto

Disposizioni finali

Art. 29.
                Astensione e ricusazione dei giudici

  1.  Nei  giudizi di cui alle presenti norme integrative non trovano
applicazione cause di astensione e di ricusazione dei giudici.

Art. 30.
                         Spese del giudizio

  1.  Nei  giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia
condanna alle spese.

Art. 31.
           Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze

  1.  Tutte  le  decisioni  della Corte sono pubblicate integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  2.  Ove  la  decisione  della  Corte  abbia  ad   oggetto  una legge
regionale   o  provinciale  il  Presidente  ne  dispone   altresi'  la
pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale.

Art. 32.
Correzione  delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e
                           delle ordinanze

  1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori
materiali  delle  sentenze  e  delle  ordinanze,  anche d'ufficio, in
camera   di   consiglio  con  ordinanza,  previo   avviso  alle  parti
costituite.
  2.  L'ordinanza  di  correzione  e'  annotata   sull'originale della
sentenza o dell'ordinanza corretta.
  3.   Qualora   si   tratti   di    sentenza   che  abbia  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  di  una  legge  o di un atto avente
forza  di  legge,  si  applicano all'ordinanza di correzione le norme
dell'art.  30,  commi primo  e secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87.

Art. 33.
Raccolta  ufficiale  delle  sentenze  e  delle  ordinanze della Corte
                           costituzionale

  1.   Le  sentenze  e  le  ordinanze  della   Corte  hanno  una  sola
numerazione  progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per
esteso  nella  «Raccolta  ufficiale  delle sentenze e delle ordinanze
della   Corte   costituzionale»,  sotto  la  vigilanza   d'un  giudice
designato dalla Corte.

Art. 34.
         Entrata in vigore delle presenti norme integrative

  1.  Le  presenti  norme integrative entrano in vigore trenta giorni
dopo  la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e  si  applicano  ai  giudizi  il  cui  atto   introduttivo  sia stato
depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.
                                                  Il Presidente: Bile