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interventi sulla giustizia

Gli interventi sulla giustizia: Art. 50.Cancellazione della causa dal ruolo - Art. 51.Comunicazioni e notificazioni per via telematica - Art. 52.Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia - Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro - Art. 54.Accelerazione del processo amministrativo - Art. 55.Accelerazione del contenzioso tributario - Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». (GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n.196)

Gli interventi sulla giustizia: Art. 50.Cancellazione della causa dal ruolo - Art. 51.Comunicazioni e notificazioni per via telematica - Art. 52.Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia -  Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro - Art. 54.Accelerazione del processo amministrativo - Art. 55.Accelerazione del contenzioso tributario - Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133,  recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». (GU n. 195 del 21-8-2008  - Suppl. Ordinario n.196)

Capo IX Giustizia
  
Art. 50.Cancellazione della causa dal ruolo
  1.  Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
  «Se  nessuna  delle  parti  compare  alla prima udienza, il giudice fissa  un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle  parti  costituite.  Se  nessuna  delle parti compare alla nuova udienza,  il  giudice  ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».

Art. 51.Comunicazioni e notificazioni per via telematica
  1.  A  decorrere  dalla  data  fissata  con  uno o piu' decreti del Ministro  della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo  comma  dell'articolo  170  del  codice di procedura civile, la notificazione  di  cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura  civile  e  ogni  altra  comunicazione  al   consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi  dell'articolo  7  del  (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente  della  Repubblica  13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della   normativa,   anche   regolamentare,    relativa   al  processo telematico,  concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e la ricezione dei documenti informatici.
  2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, il Consiglio Nazionale Forense  e  i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica   della  funzionalita'  dei  servizi  di   comunicazione  dei documenti   informatici   degli  uffici  giudiziari,   individuando  i circondari   di   tribunale   nei   quali    trovano  applicazione  le disposizioni di cui al comma 1.
  3.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai   sensi  del  comma 1, le notificazioni  e  comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita  e  al  consulente  che  non  hanno comunicato l'indirizzo elettronico   di   cui  al  medesimo  comma,  sono   fatte  presso  la cancelleria.
  4.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai   sensi  del  comma 1, le notificazioni  e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17  del  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
  5.  All'articolo  16  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista  dal  punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del ((regolamento  di  cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
    b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data  fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i  Consigli  dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per  via  telematica,  a  cura  del  Consiglio,  al   Ministero  della giustizia  nelle  forme  previste  dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

Art. 52.Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
    1.  ((  Alla  parte  VII,  titolo  II,   del testo unico di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: ))
« (( Capo VI-bis ))  Riscossione mediante ruolo
Art. 227-bis (L). Quantificazione dell'importo dovuto

1.  Per  la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211.

Art. 227-ter (L).Riscossione a mezzo ruolo
  1.  Entro  un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del   provvedimento   da   cui  sorge  l'obbligo,   l'ufficio  procede all'iscrizione a ruolo.
  2.   L'agente   della   riscossione    notifica   al   debitore  una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di   un   mese   e   contestuale  cartella   di  pagamento  contenente l'intimazione   ad   adempiere  entro  il  termine   di  giorni  venti successivi  alla  scadenza  del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
  3.  Se  il  ruolo  e'  ripartito  in  piu'   rate,  l'intimazione ad adempiere  contenuta  nella  cartella  di  pagamento   produce effetti relativamente a tutte le rate.».

 Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro
  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  421 del Codice di procedura civile  le  parole  «dell'articolo  precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».

  2.  Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione  orale  e  udite  le  conclusioni  delle parti, pronuncia sentenza  con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e  della  esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e   di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice  fissa  nel  dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».

Art. 54.Accelerazione del processo amministrativo
  1.  All'art.  9,  comma  2,  della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».

  2.  La  domanda  di  equa  riparazione  non  e'   proponibile se nel giudizio  dinanzi  al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata  la  violazione  di  cui all'articolo 2, comma 1, (( della legge 24 marzo 2001, n. 89 )) , non e' stata presentata un'istanza ai sensi  del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.».
  3.  Alla  legge  27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1, (( secondo comma )) , le parole: «: le prime tre  con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono   sostituite   dalle   parole:   «con    funzioni   consultive  o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    b)  all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Il  Presidente  del  Consiglio  di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio   di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio   di  Presidenza, individua   le   sezioni  che  svolgono  funzioni   giurisdizionali  e consultive,  determina  le  rispettive  materie  di   competenza  e la composizione,  nonche'  la  composizione  della  Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma.»;
    c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla   parola:  «giurisdizionali.»  sono  sostituite   dalle  seguenti parole:
  «dal  Presidente  del  Consiglio  di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
    d)   all'articolo  5,  comma  secondo,   le  parole  «in  modo  da assicurare  in  ogni  caso  la  presenza  di  quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.

Art. 55.Accelerazione del contenzioso tributario
  1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per i quali non e' stata ancora fissata  l'udienza  di trattazione alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i predetti uffici depositano presso la competente segreteria,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto,  apposita  dichiarazione  di  persistenza del loro interesse   alla   definizione  del  giudizio.  In   assenza  di  tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

    2.  A  decorrere  dalla  data  di   entrata in vigore del presente decreto   non  si  fa  luogo  alla  nomina  di   nuovi  giudici  della Commissione  tributaria  centrale  e  le  sezioni  della   stessa, ove occorrente,  sono  integrate  esclusivamente  con  i componenti delle commissioni  tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

Art. 56.Disposizioni transitorie
  1.  Gli  articoli  181  e  429 del codice di procedura civile, come modificati  dal  presente  decreto-legge,  si  applicano  ai   giudizi instaurati (( dalla data della sua entrata in vigore )).