Contratto con forma scritta "ad substantiam" - Mancata sottoscrizione - Produzione in giudizio dell'atto - Effetti - Perfezionamento del contratto - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12711 del 05/06/2014
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", per il perfezionamento dell'accordo è necessario non solo che la produzione in giudizio del contratto avvenga su iniziativa del contraente che non l'ha sottoscritto, ma anche che l'atto sia prodotto per invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12711 del 05/06/2014
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CONTRATTI