NOTIFICAZIONI – DICHIARAZIONE DI DOMICILIO – NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA – ART. 157 COMMA 8 BIS C.P.P. – REGOLE DI APPLICAZIONE -Il comma 8 bis dell’art. 157 c.p.p., introdotto con la legge 60/2005, stabilisce che le notificazioni successive alla prima debbono essere eseguite, in caso di nomina del difensore di fiducia, presso quest’ultimo, il quale può dichiarare di non accettare la notificazione. Tale disposizione processuale è pacificamente applicabile a tutti i processi in corso e a tutti i casi in cui non venga effettuata dall’imputato un’elezione di domicilio, ma una semplice dichiarazione di domicilio e si fonda sull’onere del difensore di fiducia di portare effettivamente a conoscenza dell’imputato tutti gli atti che lo riguardano anche se non domiciliatario del suo assistito. Sentenza n. 2115 del 5 dicembre 2007 - depositata il 15 gennaio 2008
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