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esecuzione forzata‭ ‬-‭ ‬opposizioni‭ ‬-‭ ‬agli atti esecutivi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27527‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭

Opposizione agli atti esecutivi‭ ‬-‭ ‬Introduzione del giudizio di merito‭ ‬-‭ ‬Forma‭ ‬-‭ ‬Giudizio di competenza del giudice del lavoro‭ ‬-‭ ‬Modalità d'introduzione‭ ‬-‭ ‬Ricorso‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27527‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭


A norma dell'art.‭ ‬618‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ (‬nel testo attualmente vigente‭)‬,‭ ‬l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione,‭ ‬all'esito dell'esaurimento della fase sommaria,‭ ‬deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena,‭ ‬sicché ove si applichi ex art.‭ ‬618‭ ‬bis,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬il rito del lavoro,‭ ‬il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice.‭ (‬Fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi proposta avverso espropriazione presso terzi intrapresa per la riscossione coattiva di crediti previdenziali‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27527‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭