Negozi giuridici - fiduciari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17785 del 08/09/2015
Intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria - Natura - Interposizione reale - Configurabilità - Interposizione fittizia o simulata - Esclusione - Differenze - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17785 del 08/09/2015
Realizzandosi il negozio fiduciario mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, "inter partes" ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, l'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'alienazione di quote societarie dal padre ai figli, con contestuale rilascio di procura irrevocabile alla retrocessione o al trasferimento a terzi, realizzasse un "pactum fiduciae" volto ad attribuire ai figli i poteri gestionali della società e a lasciare al genitore quelli di controllo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17785 del 08/09/2015