Equa riparazione - Procedimento monitorio ex art. 3, comma 5 e 6, della l. n. 89 del 2001 - Condanna alle spese in ipotesi di rigetto del ricorso - Esclusione - Condanna unitaria alle spese in caso di successivo accoglimento a seguito di opposizione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18200 del 16/09/2015
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il rigetto della domanda proposta in via monitoria osta ad una statuizione sulle spese attesa la mancata instaurazione del contraddittorio, mentre ove la medesima domanda venga successivamente accolta in seguito ad opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, la condanna riguarda necessariamente le spese dell'intero giudizio, senza possibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria attesa l'unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell'opposizione all'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18200 del 16/09/2015
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Spese giudiziali
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Cassazione
18200
2015