Ricorso per cassazione - Deduzione generica di violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale nella liquidazione delle spese - Inammissibilità -- Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015
In tema di spese processuali, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l'importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
18190
2015