Accoglimento parziale del gravame - Compensazione parziale delle spese - Condanna alla quota residua della parte risultata vittoriosa in misura inferiore a quella stabilita in primo grado - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015
In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
19122
2015