Attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli - Svolgimento, da parte degli agricoltori, tramite un organismo unitario - Natura agricola - Persistenza - Autonoma personalità giuridica dell'organismo costituito - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10355 del 20/05/2015
In tema di attività agricole, allorquando gli agricoltori di una determinata zona, anziché procedere singolarmente all'attività di trasformazione e alienazione dei loro prodotti, si riuniscono in un organismo unitario, in forma di consorzio, cooperativa, cantina sociale, cui conferiscono il frutto delle loro coltivazioni affinché provveda, in loro vece, a quelle operazioni di trasformazione e di vendita, che altrimenti ciascuno di loro dovrebbe porre in essere per completare il normale ciclo produttivo, l'attività di tale organismo associativo, pur dotato di autonoma personalità giuridica, rimane sempre connessa alla primaria attività agricola degli associati.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10355 del 20/05/2015