Giudizio di opposizione in materia esecutiva - Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Termine di impugnazione - Sessanta giorni - Applicazione della sospensione feriale dei termini - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15239 del 21/07/2015
Nelle controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora venga pronunciata ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria del giudice del gravame, il termine di sessanta giorni, che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., non soggiace alla sospensione feriale dei termini.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15239 del 21/07/2015